IL TUTORE E IL PROTUTORE
L'istituto della tutela si apre di diritto quando il minore non è soggetto alla responsabilità genitoriale, perchè entrambi i genitori sono deceduti, scomparsi, assenti, interdetti, inabilitati, destinatari di amministrazione di sostegno o decaduti dalla responsabilità genitoriale.
La tutela implica la nomina giudiziale di un soggeto, detto Tutore, che garantisca al minore tutte le cure fisiche, psichiche e educative di cui necessita.
La legge prevede che il tutore sia:
Il giudice tutelare, nella sua scelta, è obbligato ad investirne la persona che sia stata designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale; in mancanza di un'indicazione o se ricorrono gravi motivi, deve scegliere tra gli ascendenti o prossimi parenti o affini del minore.
Il tutore e protutore assumono il loro incarico e amministrano il patrimonio del minore, solo dopo aver prestato giuramento e provveduto alla redazione dell'inventario.
Il tutore e protutore esercitano le loro funzioni sotto la stretta osservanza di inderogabili disposizioni di legge e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.
Infatti, ci sono atti che il tutore può compiere, in nome e per conto del minore, una volta chiesta l'autorizzazione del giudice tutelare (ad esempio: acquistare beni, riscuotere capitali, contrarre un mutuo o prestare fideiussione, accettare o rinunciare all'eredità) e ci sono atti vietati che tutore e protutore non possono compiere (ad esempio: rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona die beni o dei diritti del minore, prendere in locazione beni del minore o rendersi cessionari di crediti del minore).