Separazione e Divorzio

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Che cos'è la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio?

Il D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 ha previsto che le coppie, che intendano separarsi o addivenire alla cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio consensualmente, possono avviare la procedura di negoziazione assistita da avvocati, come strumento alternativo al ricorso ordinario davanti al Tribunale.

Nella pratica, si tratta della possibilità di stipulare un accordo, mediante cui le parti, assistite ciascuna da uno o più avvocati, convengono di cooperare secondo buona fede e con lealtà allo scopo di dirimere in via amichevole la controversia in materia di separazione o cessazione per gli effetti civili del matrimonio.

Affinché sia possibile procedere alla stipula della convenzione di negoziazione assistita è necessario che vi sia un accordo tra le parti e che non vi sia conflitto circa la determinazione delle condizioni.

Una volta sottoscritto l’accordo tra i coniugi, gli atti vengono trasmessi entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, affinché quest’ultimo possa procedere o all’apposizione del nullaosta o, in presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap od incapaci, al rilascio dell’autorizzazione necessaria per il successivo inoltro all’Ufficio dello Stato Civile nei cui registri è stato iscritto o trascritto il matrimonio.

A seguito, infatti, del rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione da parte della Procura, uno dei due avvocati avrà l’onere di trasmettere una copia autentica dell’accordo all’Ufficio di Stato Civile competente entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione, così da consentire la successiva trascrizione dell’accordo stesso a margine dell’atto di matrimonio.

Sebbene l’accordo raggiunto dai coniugi a seguito di negoziazione assistita costituisca un atto di autonomia privata, per espressa previsione normativa, esso produce gli stessi effetti di un provvedimento del giudice.

Lo Studio Legale Di Vietro offre assistenza e consulenza ai Clienti che decidano di ricorrere alla negoziazione assistita per le procedure di separazione e divorzio.

Che cos'è la separazione consensuale ?

È la separazione legale che intercorre tra i coniugi quando vi è consenso fra loro circa la volontà di separarsi e le condizioni della separazione. Qualora mancasse tale consenso, sarà necessaria una separazione di tipo giudiziale, con la conseguente necessità di instaurare un procedimento contenzioso.

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale del luogo ove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza.

Quali sono i documenti necessari per la separazione consensuale?

I documenti necessari per la separazione consensuale sono i seguenti:

Che cos’è il divorzio congiunto?

È la richiesta dei coniugi di procedere in maniera congiunta allo scioglimento del matrimonio civile o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Il presupposto essenziale è che vi sia l’accordo dei coniugi con riguardo a tutte le condizioni di divorzio; in caso contrario, infatti, sarà necessario instaurare un divorzio giudiziale.

Il divorzio congiunto si richiede attraverso il deposito di un ricorso presso il Tribunale del luogo in cui uno dei coniugi ha la residenza.L’assistenza del difensore è indispensabile, benché sia possibile che i coniugi siano rappresentati congiuntamente da un solo avvocato (scelto quindi di comune accordo).

Quali sono i documenti necessari per il divorzio congiunto?

I documenti necessari per il divorzio congiunto sono i seguenti:

Come funziona il divorzio congiunto?

ll divorzio congiunto è molto semplificato dal punto di vista formale e procedurale rispetto a quello giudiziale. Esso prevede la redazione di un accordo di divorzio da parte dei coniugi, a cui segue la comparizione delle parti in udienza e, infine, la verifica del contenuto dell'accordo coniugale da parte del collegio del tribunale competente.

Senza avvocato non si può

Degna di nota è la disputa che, per lungo tempo, ha diviso i vari tribunali d'Italia e che si riferisce alla possibilità o meno di presentare la domanda di divorzio congiunto senza l'assistenza di un legale. Numerosi fori permettevano alla coppia di presentare la loro domand anche persnalmente, senza ricorrere alla difesa tecnica.

La cassazione (sent. 6365/2011) ha fugato ogni dubbio in merito, chiarendo che "il carattere decisorio del provvedimento, che il divorzio dispone, postula l'osservanza della regola delle cosiddetta difesa tecnica, trattandosi di un provvedimento che incide su status e su diritti soggettivi e che è assunto con sentenza destinata a passare in giudicato: il carattere congiunto della domanda non significa, invero, consensualità del divorzio, spettando solo al tribunale la verifica dei suoi presupposti di legge, nonchè della rispondenza all'interesse della prole delle condizioni concordate dagli istanti"

Mentre nel divorzio giudiziale ogni coniuge deve farsi assistere da un diverso difensore, nel divorzio congiunto la coppia può essere rappresentata in giudizio da un unico avvocato.

Il ricorso

Il divorzio congiunto si svolge secondo un iter assai più snello, rapido ed economico di quello che caratterizza il divorzio giudiziale.

Forma e competenza

Esso prende il via con la domanda presentata, da entrambi i coniugi, al Tribunale competente che coincide con quello del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

La forma con ciu presentare la domanda è quella del ricorso, di cui il cancelliere deve dare comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto.

Contenuto

L'art 4 della legge n. 898/1970 indica espressamente quali sono gli elementi essenziali ai fini della validità della domanda di divorzio.

Nel ricorso devono essere riportati i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili (a seconda di matrimonio civile o con rito religioso). Deve poi essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi. La domanda deve anche indicare le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Udienza per il tentativo di conciliazione

Dopo che i coniugi hanno presentato il ricorso per divorzio congiunto e la cancelleria ha iscritto la causa nel "ruolo generale degli affari civili, le parti sono chiamate a comparire personalmente per il tentativo di conciliazione, che è tuttavia meramente formale.

Presupposti del divorzio

In ogni caso, il divorzio non può prescindere dalla sussistenza dei presupposti che la legge richiede per la sua pronuncia.

Il tribunale deve verificare che si sia avverata almeno una delle seguenti condizioni:

La sentenza

La sentenza emessa dal Tribunale sancisce lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni stabilite dai coniugi (se non pregiudizievoli per i figli). L'iter si conclude con la trascrizione della sentenza nei registri dello stato civile del Comunne ove i coniugi hanno contratto matrimonio.

I tempi del divorzio consensuale

I tempi non sono predeterminabili (variano da un tribunale all'altro soprattutto in base al carico di lavoro dell'ufficio e di ciascun coniuge), ma di certo sono più contenuti rispetto a quelli del divorzio giudiziale.

La procedura prevede il deposito in cancelleria del ricorso, a cui segue la fissazione della data d'udienza da parte del presidente del tribunale, essa può svolgersi nel giro di qualche settimana o anche diversi mesi. Dopo l'udienza viene emessa la sentenza (cosa che avviene in un tempo variabile).

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