I contratti di convivenza, introdotti e disciplinati dalla legge Cirinnà n. 76/2016, sono gli accordi sui rapporti patrimoniali che i conviventi redigono, modificano e risolvono con la forma della scrittura privata o dell'atto pubblico.
COSA SONO I CONTRATTI DI CONVIVENZA
Il contratto di convivenza è un accordo grazie al quale una coppia di conviventi, che non sono uniti in matrimonio, disciplinano gli aspetti patrimoniali del loro rapporto.
I contratti di convivenza sono possibili da quando, il 5 giugno del 2016, sono entrate in vigore le nuove regole sulle unioni civili e le convivenze di fatto introdotte dalla legge Cirinnà.
Quest'ultima prevede che si applichi la legge nazionale comune dei conviventi. Se i conviventi hanno una diversa nazionalità allora la legge da applicare è quella del luogo in cui la convivenza è localizzata in via prevalente.
I DIRITTI DEI CONVIVENTI
I diritti che possono vantare i conviventi non sono legati solo a quanto stabilito da detti contratti, ma dalla disciplina generale prevista per le coppie di fatto.
Chi convive gode dei seguenti diritti:
CONTENUTO: IL REGIME PATRIMONIALE
Con i contratti di convivenza le parti disciplinano il regime patrimoniale della coppia che, come quando una coppia si sposa, può essere un regime di comunione legale, di comunione convenzionale o di separazione dei beni. I conviventi possono modificare il regime patrimoniale inizialmente scelto in qualunque momento, purchè la modifca rispetti la forma scritta e che avvocato e notaio provvedano ad autenticare le firme, a controllare la liceità del contratto e a iscriverlo all'anagrafe.
La normativa dispone che l'accordo, oltre al regime patrimoniale scelto dalla coppia, debba contenere:
Con i contratti di convivenza si possono disporre trasferimenti immobiliari, per i quali resta in ogni caso ferma la competenza del notaio.
FORMA DEI CONTRATTI DI CONVIVENZA
I contratti di convivenza devono essere redatti per iscritto, con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, così come le eventuali modifiche successive e la risoluzione. Avvocati e notai fanno da garanti dell'accordo perchè, sia nel momento in cui le parti sottoscrivono l'accordo che quando procedono alla sua modifica o risoluzione, occorre l'assistenza di uno dei due predetti professionisti affinchè si proceda all'autentica delle firme.
LICEITA' DEGLI ACCORDI
Il compito di avvocati e notai non si esaurisce nell'autenticazione delle firme dei conviventi e nell'iscrizione del contratto. Questi professionisti del diritto devono verificare che l'accordo sia lecito e conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Tra le varie declinazioni che i contratti di covivenza possono assumere e che avvocati e notai sono chiamati a verificare è che per legge essi non possono essere sottoposti a termini o condizioni.
Gli accordi di convivenza possono, invece, indicare la residenza della coppia, il regime patrimoniale prescelto, le modalità con le quali ciascun componente è chiamato a contribuire alle necessità della vita comune.
ISCRIZIONE DEL CONTRATTO ALL'ANAGRAFE
Una volta che viene redatto il contratto di convivenza avvocati e notai hanno l'onere, entro 10 giorni dalla stipula, di trasmettere copia dell'accordo al comune di residenza dei conviventi per procedere alla sua iscrizione nell'anagrafe di residenza degli stessi. Onere che può essere assolto attraverso la consegna a mani all'ufficio competente o inviandolo allo stesso via fax, per posta o in modalità telematica.
Questa formalità è necessaria per rendere il contratto di convivenza opponibile nei confronti dei terzi.
NULLITA' DEI CONTRATTI DI CONVIVENZA
Il contratto di convivenza va redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata: la violazione di tale requisito determina la nullità dell'accordo. Il contratto, però, è nullo anche se è concluso da un minore, un interdetto o un soggetto condannato per omicidio (anche tentato) del coniuge dell'altro convivente. La nullità si ha anche se il contratto è concluso tra non conviventi o in presenza di un altro contratto di convivenza, di un'unione civile o di un vincolo matrimoniale.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
I contratti di convivenza si possono risolvere per le seguenti ragioni:
1. RISOLUZIONE PER RECESSO UNILATERALE
In caso di risoluzione per recesso unilaterale di uno dei conviventi (che deve avvenire in forma scritta) il professionista che riceve o autentica l'atto è tenuto, entro i successivi 10 giorni, a trasmettere copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe e a notificarne una copia all'altro contraente all'indirizzo che risulta del contratto. Se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso deve contenere, a pena di nullità, un termine (non inferore a 90 giorni) per il convivente per lasciare l'abitazione.
2. RISOLUZIONE PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE
Se la risoluzione si verifica perchè uno dei conviventi contrae un nuovo matrimonio o una unione civile questo deve notificare, all'altro contraente (ex convivente) e al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto, l'estratto del matrimonio o dell'unione civile.
3. RISOLUZIONE PER MORTE DI UNO DEI CONTRAENTI
La risoluzione per morte di uno dei contraenti comporta l'obbligo, per il contraente superstite o per i suoi eredi, di notificare al professionista, che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto dell'atto di morte.
Ricevuto l'estratto, il professionista dovrà provvedere ad annotare a margine del contratto di convivenza la risoluzione dello stesso e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
Nel caso in cui le parti abbiano optato per il regime della comunione legale la risoluzione ne determina lo sciogliemento.