L'imputato, titolare di un'impresa idraulica, viene accusato di aver ingannato un suo vecchio cliente, proponendogli, durante un controllo della caldaia, la sua sostituzione, perché difettosa, benché fosse in realtà funzionante. Nell’occasione, l’idraulico faceva sottoscrivere al cliente un preventivo di spesa e si faceva consegnare un acconto di 900 euro, rendendosi poi irreperibile per i lavori, senza restituire quanto ricevuto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4039/2020, conferma che la condotta dell’idraulico è riconducibile alla fattispecie della truffa contrattuale, in quanto la vittima è stata indotta a firmare un preventivo di spesa per procedere alla sostituzione e al montaggio di una nuova caldaia, che non avrebbe mai sottoscritto se avesse saputo che la caldaia, in realtà, era perfettamente funzionante.
Tale condotta configura esattamente quanto previsto dall'art. 640 c.p., comma 1, ai sensi del quale: "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.".