Procreazione assistita

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La procreazione medicalmente assistita, quale rimedio in caso di infertilità e sterilità, è disciplinata dalla legge n. 40 del 2004. La normativa prevede che l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia consentito soltanto alle coppie eterosessuali, maggiorenni, coniugate o conviventi con problemi di infertilità e di sterilità. Dunque, essa è vietata per single e coppie dello stesso sesso così come è vietata quando uno dei partner sia deceduto (la cosiddetta fecondazione post mortem). Tuttavia, una volta che è stato creato l’embrione e se il soggetto deceduto aveva dato il consenso, la donna può chiedere di trasferire l’embrione. Il figlio nato da fecondazione artificiale gode automaticamente dello stato di figlio della coppia, che sia coniugata o non coniugata, indipendentemente da qualsiasi dichiarazione volontaria in tal senso. Infatti, il marito o convivente che abbia dato il proprio consenso informato alla fecondazione artificiale, si presume padre, per cui non potrà neanche in seguito proporre azione di disconoscimento di paternità.
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