L’assegno divorzile può essere sostituito dalla cosiddetta “una tantum”, che consiste nel versamento in favore dell’altro coniuge di una somma di denaro oppure anche nel trasferimento della proprietà di un bene immobile (case, box, terreni) o mobile (auto, titoli, investimenti).
Differenze tra assegno divorzile e una tantum
Esiste però una differenza tra l’assegno divorzile e la c.d. una tantum, in quanto mentre il primo può essere rivisto e quindi aumentato, diminuito o addirittura eliminato, la seconda ha un effetto tombale, ponendo definitivamente fine ad ogni pretesa economica da parte del coniuge ricevente. Chi la riceve infatti non potrà più svolgere alcuna domanda nei confronti dell’ex coniuge per alimenti oppure per la quota del TFR, né potrà agire contro gli eredi dell’obbligato per la richiesta di un assegno a carico dell’eredità. Chi la versa invece non potrà mai chiederne la riduzione o la restituzione.
I vantaggi dell’una tantum
Insomma l’una tantum presenta dei vantaggi per entrambi i coniugi.
Vediamoli.
Innanzitutto, per chi la riceve, vi è il vantaggio derivante dal non essere assoggettato all’incertezza degli eventuali mancati o ritardati pagamenti dell’assegno di mantenimento così come non correrà il rischio di futuri collassi economici dell’altro.
Specularmente, l’una tantum offre vantaggi anche a chi la versa, in quanto chiude definitivamente il capitolo dei rapporti economici e patrimoniali tra gli ex coniugi, configurando definitivamente l’assetto economico della precedente unione.
Quando chiederla
L’una tantum può essere chiesta solo in sede di divorzio ed è soggetta alla valutazione del Tribunale circa la sua congruità. Qualora fosse pattuita con la separazione oppure col divorzio fatto tramite negoziazione assistita, non produrrebbe alcun effetto tombale, in quanto chi la ottiene conserverebbe sempre il diritto a chiedere un assegno. L’una tantum inoltre non può essere chiesta qualora i coniugi optassero per il divorzio davanti all’Ufficiale di Stato civile.
La tassazione
Un altro aspetto interessante riguarda la tassazione, in quanto a differenza dell’assegno periodico, l’una tantum non è tassata per chi la riceve e non è deducibile da chi la versa.