Per la Cassazione abusa del diritto il dipendente che utilizza il permesso previsto dalla 104/1992 per finalità diverse dall'assistenza del familiare disabile.
La Corte di Cassazione ha infatti dato torto ad un lavoratore, che si era assentato dal lavoro, usufruendo dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992, ma di fatto si era trattenuto soltanto per un breve lasso di tempo dal padre malato, svolgendo poi tutt’altra attività.
Ebbene, la Suprema Corte ha ribadito il principio, secondo cui i permessi della 104 non si possono usare per attendere faccende personali, in quanto tali permessi sono concessi esclusivamente per assistere il disabile, anche svolgendo incombenze amministrative e pratiche di vario tipo, purché nell’interesse del familiare bisognoso di cure.
Pertanto, il comportamento del lavoratore che si avvale del permesso previsto dalla legge 104/1992 per fini diversi dall’assistenza del familiare malato integra un abuso del diritto, che può essere sanzionato con il licenziamento.
Attenzione dunque al lavoratore che, approfittando del giorno di permesso della 104, va dal parrucchiere o in palestra!