Per la Cassazione, il corteggiamento pressante e non gradito integra il reato di molestia e disturbo alle persone.
Configura infatti “il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo o confidenziale con la vittima, manifestamente a ciò contraria, realizzato mediante una condotta fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell'altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà.". Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7993/2021.
Il corteggiatore molesto aveva posto in essere svariate condotte integranti il reato di molestie tra cui: saluti insistenti e confidenziali con modalità invasive (in un'occasione aveva abbracciato la vittima); incontri non casuali nel bar dove lavorava la vittima (in cui l'imputato entrava ripetutamente con pretesti, senza consumare nulla, ma con il solo scopo di incontrare la persona offesa e tentare approcci con lei), come anche per strada inseguendola e salendo sul suo stesso autobus; la sosta sotto la sua casa. il tutto nonostante la contrarietà della vittima, che aveva dimostrato di non gradire il corteggiamento ossessivo.
Corteggiatori e corteggiatrici siete avvertiti: niente insistenza!