Possiamo dire che la legge italiana, da un lato, tutela il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, dall’altro garantisce anche l’anonimato dei genitori biologici.
Finché l’adottato non ha compiuto 25 anni, le informazioni sui genitori biologici possono essere fornite solo ai genitori adottivi, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni e solo in presenza di gravi motivi.
Una volta compiuti i 25 anni, invece, il figlio può accedere autonomamente a tali informazioni.
È una questione delicata contemperare queste due posizioni contrapposte.
La Consulta ha invitato il legislatore a regolamentare un apposito procedimento che consenta al giudice, su richiesta del figlio, di interpellare la madre biologica che abbia optato per l’anonimato, ai fini di una sua eventuale revoca.
Se per un verso deve consentirsi al figlio di interpellare la madre biologica consentendogli di sapere se intenda revocare o meno la propria scelta, per altro verso occorre tutelare anche l’equilibrio psichico della genitrice.
Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza 26 gennaio-3 marzo 2022 n. 7093, ha rigettato il ricorso proposto da un figlio adottivo volto a conoscere l’identità della propria madre biologica che aveva optato per l’anonimato. I giudici hanno ritenuto che riportare nella mente della madre un evento del genere avrebbe potuto pregiudicare il suo già precario quadro psichico.