Il lavoratore dipendente ha diritto all’inquadramento superiore, anche nel caso in cui svolga solo in parte le mansioni relative al grado superiore: lo dice una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 11 ottobre 2019, n. 25673), che peraltro ribadisce un orientamento giurisprudenziale già consolidato sul punto.
Innanzitutto, ricordiamo che, secondo l’art. 2103 c.c., lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta.
Ebbene, allineandosi ai propri precedenti in materia, i giudici della Corte di Cassazione hanno nuovamente evidenziato che nel caso in cui il datore assegni al lavoratore solo alcune delle mansioni corrispondenti alla categoria superiore, purché prevalenti rispetto agli altri compiti allo stesso affidati, opera il meccanismo di avanzamento automatico nella qualifica superiore a norma dell’art. 2103 c.c.. Tale norma infatti non richiede che il lavoratore svolga tutte le mansioni di coloro che sono inquadrati nella qualifica superiore, ma prescrive soltanto che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato.
Il caso che ha dato origine alla pronuncia della Suprema Corte in esame era relativo ad un lavoratore che aveva difatti svolto mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento ben superiore a quello assegnatogli, avendo egli svolto attività molteplici di controllo, con la sola esclusione dell’attività di predisposizione dei turni degli autisti. La Corte di Cassazione ha ritenuto che l’avanzamento automatico di carriera scatta quando i compiti affidati al dipendente sono quelli del grado più elevato, e ciò anche se sono svolti solo in parte, come nel caso sottoposto al suo vaglio.
Pertanto, il lavoratore che abbia svolto soltanto alcune mansioni appartenenti alla qualifica superiore, purché abbiano carattere prevalente rispetto agli altri compiti assegnatigli, avrà diritto ad essere inquadrato dal proprio datore di lavoro nella categoria superiore.