E’ tempo di vacanze e tante autovetture affollano le strade. Ma non circolano solo autovetture.
Può accadere che le strade siano malauguratamente attraversate anche da animali selvatici, i quali spesso causano sinistri stradali con esiti, purtroppo, fatali per loro e spiacevoli per gli automobilisti.
Ci occuperemo della questione sotto il profilo giuridico, analizzando il criterio di imputazione della responsabilità e l’identificazione del soggetto responsabile alla luce delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali.
Da principio e sino alla pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione del 20 aprile 2020 n. 7969 si era consolidato l'orientamento, secondo cui il danno cagionato dalla fauna selvatica fosse risarcibile alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale, richiedendo l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Tale orientamento è stato invece ribaltato dalla sentenza dell’aprile scorso, con la quale la Cassazione ritiene l’ente preposto alla gestione della fauna selvatica non possa godere, sul piano della responsabilità, di una posizione “alleggerita” rispetto a quella che incombe di norma sul proprietario di un animale domestico. In buona sostanza, secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale, non è necessaria l’individuazione in concreto di un comportamento colposo dell’ente pubblico, in quanto quest’ultimo ha una responsabilità oggettiva e ne risponde ai sensi dell’art. 2052 c.c.. Tale norma stabilisce infatti che il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse sfuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Ma qual è l’ente pubblico responsabile?
La Regione.
La Regione, infatti, è titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti. In ogni caso, la Regione può rivalersi nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.