Premettiamo che non si è tenuti al pagamento del bollo auto qualora la tassa sia caduta in prescrizione, ovvero quando sia decorso il termine massimo entro il quale l’amministrazione finanziaria può richiederne il pagamento.
Nel caso di questa tassa automobilistica, la cartella deve essere notificata entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Pertanto, il tributo sarà prescritto qualora l'agente della riscossione non notifichi alcunché nell'arco di tre anni, che iniziano a decorrere dall'anno successivo a quello a cui il bollo si riferisce.
Ricordiamo che l'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/1982 stabilisce, infatti, che "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".